top of page
Immagine del redattoreUfficio HR

Le regole per l’apertura di un mandato di agenzia ad un agente di commercio: guida per la mandante




Nella nostra lunga attività di selezionatori di agenti di commercio ancora oggi ci accorgiamo che non tutte le mandanti (e gli agenti) abbiano ben chiaro quali siano i passaggi formali e gli articoli di legge che regolano un corretto rapporto di agenzia.

La gestione di un mandato richiede il rispetto di normative specifiche, nonché l'adempimento di obblighi contrattuali e previdenziali. Di seguito cercheremo di fornire una panoramica delle principali regole e degli aspetti legali da considerare per una mandante che intende aprire un mandato ad un agente di commercio.


1. Il Contratto di Agenzia: Caratteristiche e Obblighi


Il contratto di agenzia è disciplinato dal Codice Civile, agli articoli 1742-1753, e definisce la relazione commerciale tra la mandante e l'agente di commercio. Esso stabilisce che l'agente ha il compito di promuovere, per conto della mandante, la conclusione di affari in una zona o per un settore di clienti determinato.


a. Elementi Essenziali del Contratto di Agenzia:


  • Durata del mandato: il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato. Se non specificato, si presuppone che sia a tempo indeterminato, con conseguenti obblighi di preavviso per la cessazione.

  • Zona di competenza: l’agente opera in una determinata area geografica o su un certo gruppo di clienti, e la mandante non può affidare la stessa zona a un altro agente senza specifiche clausole.

  • Provvigione: l’agente matura un compenso proporzionato agli affari conclusi per suo tramite. L’art. 1748 del Codice Civile specifica che l'agente ha diritto a una provvigione anche sugli affari conclusi direttamente dalla mandante, se questi provengono da clienti acquisiti dall’agente.

  • Obbligo di informazione: sia l’agente che la mandante sono tenuti a uno scambio continuo di informazioni rilevanti per l’andamento degli affari.


Esempio Pratico:

Un'azienda nel settore farmaceutico nomina un agente di commercio per la promozione dei suoi prodotti in Lombardia. Il contratto prevede una provvigione del 5% per ogni ordine concluso grazie all’attività dell’agente. Se l’azienda successivamente conclude direttamente un accordo con un cliente introdotto dall’agente, questi avrà comunque diritto alla provvigione, in conformità all’art. 1748.


b. Forma e Clausole Contrattuali


Per evitare ambiguità e garantire tutela a entrambe le parti, è consigliabile che il contratto di agenzia sia stipulato in forma scritta. Elementi cruciali, come la durata, la zona di competenza e le provvigioni, devono essere chiaramente definiti.


Altri elementi rilevanti del contratto possono includere:


  • Clausola di esclusiva: l'agente potrebbe avere l'esclusiva per una determinata area o settore di mercato, impedendo alla mandante di incaricare altri agenti nella stessa zona.

  • Clausola di non concorrenza post-contrattuale: prevista dall’art. 1751-bis del Codice Civile, può limitare l’agente dal lavorare con concorrenti della mandante per un massimo di due anni dopo la cessazione del rapporto, dietro pagamento di un'indennità.


Esempio Pratico:

Un agente di commercio che lavora per una ditta nel settore tecnologico potrebbe vedersi includere una clausola di non concorrenza che gli impedisce di rappresentare aziende concorrenti per due anni dopo la fine del rapporto. In cambio, riceverà un’indennità stabilita in sede di cessazione del contratto.


2. Adempimenti Previdenziali: ENASARCO


La previdenza per gli agenti di commercio è gestita dalla Fondazione ENASARCO, che fornisce assistenza previdenziale e pensionistica specifica. La mandante è obbligata a iscrivere l'agente presso ENASARCO e a versare i relativi contributi previdenziali.


a. Obblighi della Mandante


  • Iscrizione dell’agente: la mandante deve iscrivere l’agente presso la Fondazione ENASARCO entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di agenzia. Questo obbligo si applica sia agli agenti monomandatari che plurimandatari.

  • Contribuzione previdenziale: la mandante e l'agente contribuiscono al fondo ENASARCO in modo paritetico (50% ciascuno). La contribuzione è calcolata sulle provvigioni maturate dall'agente e deve essere versata trimestralmente.


Le aliquote contributive sono fissate annualmente e, per l'anno 2023, ammontano al 17% del reddito provvigionale. Tali aliquote sono applicate fino a un massimale di reddito provvigionale, che varia a seconda che l’agente sia monomandatario o plurimandatario.


b. Aliquote contributive:


Le aliquote contributive per l’anno 2023 sono fissate al 17% del reddito provvigionale, fino a un tetto massimo previsto per ogni singolo agente in base alla tipologia di rapporto (monomandatario o plurimandatario). Le aliquote possono variare annualmente, quindi è necessario tenersi aggiornati sui cambiamenti normativi.


c. Tipologie di Contributi e Prestazioni


Oltre ai contributi previdenziali obbligatori, la Fondazione ENASARCO prevede altre forme di assistenza, tra cui prestazioni di maternità, malattia, e contributi per formazione professionale.


Esempio Pratico:

Un agente di commercio che ha accumulato provvigioni per 50.000 € in un anno avrà diritto a contributi ENASARCO, suddivisi al 50% tra lui e la mandante. Questi contributi garantiranno il diritto a una pensione integrativa rispetto a quella erogata dall'INPS, oltre ad altre prestazioni assistenziali.






3. Diritti e Obblighi di Mandante e Agente


a. Diritto alla Provvigione:


L’agente ha diritto alla provvigione anche sugli affari conclusi dopo la cessazione del rapporto, se tali affari sono stati generati grazie alla sua attività durante il mandato. Questo principio è sancito dall’art. 1751 del Codice Civile, il quale prevede inoltre il diritto dell’agente a un’indennità di fine rapporto, qualora abbia apportato nuovi clienti o aumentato in modo significativo il volume degli affari della mandante.


b. Obblighi di Non Concorrenza:


La mandante può includere nel contratto una clausola di non concorrenza post-contrattuale, che limita l’agente dall’esercitare attività concorrenti per un periodo massimo di due anni dopo la cessazione del contratto. Questa clausola, prevista dall’art. 1751-bis del Codice Civile, deve essere espressamente concordata e comporta un'indennità a favore dell’agente.


c. Il Diritto all'Indennità di Fine Rapporto


Al termine del rapporto di agenzia, l’agente ha diritto a un’indennità di fine rapporto, come stabilito dall’art. 1751 del Codice Civile. L’indennità è dovuta solo se l’agente ha apportato nuovi clienti o ha aumentato il volume degli affari, generando vantaggi duraturi per la mandante. Questa indennità non è dovuta se la cessazione del contratto avviene per colpa dell’agente.


Esempio Pratico:

Un agente che ha contribuito significativamente alla crescita di una piccola azienda di moda, portando nuovi clienti e aumentando il fatturato, avrà diritto all’indennità di fine rapporto. L'importo sarà calcolato in base al beneficio economico che la mandante continua a ricevere grazie all'attività dell'agente, anche dopo la cessazione del contratto.



4. Accordi Economici Collettivi (AEC)


Oltre alle disposizioni del Codice Civile, i rapporti tra mandante e agente sono regolati dagli Accordi Economici Collettivi (AEC), che disciplinano ulteriori aspetti come la durata del preavviso, le modalità di risoluzione del contratto e le indennità dovute.

Ad esempio, gli AEC Industria e gli AEC Commercio forniscono norme dettagliate sui tempi di preavviso necessari per la risoluzione del contratto. Questi accordi vengono periodicamente aggiornati dalle associazioni di categoria, e la loro applicazione dipende dal settore in cui opera la mandante.


Esempio Pratico:Se un’azienda del settore alimentare intende cessare il rapporto con un agente plurimandatario, dovrà rispettare i tempi di preavviso stabiliti dagli AEC di riferimento (ad esempio, sei mesi per contratti di lunga durata).


5. Normative Fiscali Applicabili


L’agente di commercio, come lavoratore autonomo, è soggetto alla ritenuta d’acconto sulle provvigioni ricevute, ai sensi dell’art. 25-bis del DPR 600/1973. La mandante è tenuta a trattenere il 20% delle provvigioni a titolo di ritenuta e a versarla all'erario. Inoltre, è necessario prestare attenzione agli obblighi IVA, dato che le prestazioni dell'agente sono soggette a tale imposta.



Come avrete compreso dalla lettura di questo articolo, l’apertura di un mandato di agenzia implica un insieme di obblighi legali e previdenziali che la mandante deve rispettare per garantire la correttezza del rapporto con l’agente. Dalla redazione del contratto alla gestione dei contributi ENASARCO, è essenziale che ogni passaggio venga curato con attenzione per evitare contestazioni e garantire una collaborazione proficua. La conoscenza delle normative vigenti, del Codice Civile e degli Accordi Economici Collettivi rappresenta una base indispensabile per la gestione efficace di un rapporto di agenzia.



Se ti è piaciuto questo articolo e hai bisogno di un supporto specializzato contattaci, il nostro team commerciale è a tua disposizione per provare a studiare insieme a te un modello di recruiting in linea con le tue necessità e la tua cultura aziendale.


Comentários


bottom of page