Nella Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo
scorso 30 dicembre, sono state inserite diverse misure a sostegno del mondo del Lavoro.
Cerchiamo di ricapitolarle.
1. Rinnovo dei contratti a tempo determinato
Prevista la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati (per un periodo massimo di 12 mesi e
per una sola volta) anche in assenza delle causali di seguito descritte:
• esigenze di sostituzione di lavoratori assenti;
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.
2. Estensione dei trattamenti di integrazione salariale
La Legge di Bilancio prevede nuovamente la possibilità di richiedere la concessione della Cassa Integrazione e dell’assegno ordinario per i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data del 1° gennaio 2021 per un periodo pari a massimo 12 settimane da fruire:
• entro il 31 marzo per la Cig ordinaria,
• entro il 30 giugno per FIS e CIG in deroga.
In entrambi i casi sono assorbiti i trattamenti di integrazione salariale già richiesti e autorizzati per i periodi successivi al 1o gennaio 2021 ai sensi dell’art. 12 del D.L. 137/2020 (D.L. Ristori).
3. Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale
Viene riconosciuto ai datori di lavoro privati, che non richiedano interventi di integrazione
salariale, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico,
per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021.
Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi
di maggio e giugno 2020 ed è riparametrato su base mensile.
4. Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani e donne
Esonero contributivo del 100% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età effettuate nel biennio 2021-2022 e per la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
La decontribuzione totale è prevista nel limite di 6.000 euro annui e per un periodo massimo di trentasei mesi.
L'esonero contributivo per le nuove assunzioni spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti, né procedano nei nove mesi successivi, a licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo.
Per le assunzioni di lavoratrici donne è riconosciuto analogo incentivo contributivo purché si rilevi un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei
dodici mesi precedenti.
5. Blocco dei licenziamenti
Prorogato al 31 marzo 2021 il blocco dei licenziamenti.
La norma, in particolare, prevede il divieto di:
• avviare le procedure di licenziamento collettivo, previste dagli articoli 4, 5 e
24, della Legge n. 223/1991;
• concludere eventuali procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il
23 febbraio 2020;
• procedere a licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo;
• avviare procedure di conciliazione obbligatoria, previste dall’articolo 7
della Legge n. 604/1966, per i lavoratori in tutele reali (ante Jobs Act).
L’azienda che procede ugualmente alla risoluzione del rapporto incorre nella nullità del licenziamento e la successiva reintegra del lavoratore.
Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in
liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del Codice Civile.
Si ringrazia Ascom Torino.
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